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Visita di Rientro dopo Lunga Malattia a Verona: Quando è Obbligatoria, Chi la Richiede e Cosa Succede se Manca


Nella maggior parte dei casi la risposta è: non subito. Prima serve la visita del medico competente. È una regola che molte aziende del veronese scoprono nel momento sbagliato, cioè quando un ispettore la chiede o, peggio, quando succede qualcosa nei giorni successivi al rientro.

La visita medica di rientro dopo una lunga assenza è uno degli adempimenti più fraintesi della medicina del lavoro, e negli studi di medicina del lavoro di Verona è fra le domande che le aziende pongono più spesso. Viene confusa con la visita fiscale, viene ritenuta facoltativa, viene fatta dopo il rientro invece che prima, oppure viene richiesta a tutti indistintamente anche quando non serve. Questa guida mette in ordine le regole, alla luce anche del chiarimento ministeriale del 2024 che ha definito con precisione chi è davvero obbligato.

Che cosa dice la legge Il riferimento è l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/2008, che include tra le visite mediche obbligatorie:

la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Tre elementi da leggere con attenzione, perché ciascuno ha conseguenze pratiche.

“Precedente alla ripresa del lavoro.” La visita va fatta prima che il lavoratore riprenda effettivamente servizio, non nei giorni successivi. Riammettere il lavoratore e programmare la visita per la settimana dopo è un inadempimento, anche se poi la visita viene fatta.

“Assenza per motivi di salute.” Non solo malattia in senso stretto: rientra anche l’assenza per infortunio, sul lavoro o extralavorativo. Non rientrano invece le assenze che non hanno una causa sanitaria, come le ferie prolungate, l’aspettativa non sanitaria o il congedo parentale ordinario.

“Superiore ai sessanta giorni continuativi.” La soglia è sessanta giorni pieni: al sessantunesimo giorno scatta l’obbligo. I giorni si contano di calendario, quindi includono sabati, domeniche e festivi. E devono essere continuativi: più assenze brevi che sommate superano i sessanta giorni non fanno scattare l’obbligo, a meno che non siano di fatto un unico episodio prorogato senza soluzione di continuità.

Chi è davvero obbligato: il chiarimento del 2024 È il punto che ha generato più confusione, e su cui il Ministero del Lavoro è intervenuto in modo netto.

Con l’Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, la Commissione per gli interpelli ha chiarito che la visita prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) riguarda soltanto i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, cioè quelli per i quali il documento di valutazione dei rischi individua un rischio che rende obbligatoria la sorveglianza.

Tradotto in pratica:

È obbligatoria per l’operaio esposto a rumore, a vibrazioni, ad agenti chimici o cancerogeni; per chi movimenta manualmente carichi; per il videoterminalista oltre le venti ore settimanali; per chi lavora in altezza o in ambienti confinati; per gli addetti soggetti a sorveglianza per rischio biologico; per chi svolge mansioni per cui il protocollo sanitario aziendale prevede controlli.

Non è obbligatoria per il lavoratore che, in base alla valutazione dei rischi, non è sottoposto ad alcuna sorveglianza sanitaria. Se non c’è un rischio che la giustifichi, non c’è una mansione specifica di cui verificare l’idoneità.

La Commissione si è appoggiata anche all’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la visita serve a verificare l’idoneità rispetto a mansioni per le quali esista un’effettiva esposizione a fattori di rischio professionale.

Attenzione però a una tentazione: usare questo chiarimento come scorciatoia per non fare nulla. Se un lavoratore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria ma la valutazione dei rischi è vecchia, incompleta o non aggiorna la mansione reale, il problema non è la visita di rientro: è il DVR.

Non è la visita fiscale, e non è il certificato del medico di famiglia Sono tre cose diverse, e vengono confuse ogni giorno.

La visita fiscale è il controllo domiciliare disposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare che lo stato di malattia sia reale e che il lavoratore rispetti le fasce di reperibilità. Riguarda la legittimità dell’assenza. Nulla a che vedere con l’idoneità.

Il certificato del medico curante che chiude la malattia dice che l’episodio patologico è concluso e che il lavoratore può riprendere la sua vita ordinaria. Non dice, e non può dire, se quella persona può svolgere in sicurezza quella specifica mansione, con quegli specifici rischi, in quella specifica azienda. Il medico di famiglia non conosce il ciclo produttivo, non ha il DVR, non ha fatto il sopralluogo.

La visita di rientro del medico competente risponde a una sola domanda: questa persona, oggi, con la sua condizione attuale, può svolgere in sicurezza la mansione specifica a cui è adibita? È una valutazione di compatibilità fra salute e rischio, e la può fare solo chi conosce entrambi i termini del confronto.

Chi la richiede, chi la organizza, chi la paga L’obbligo è del datore di lavoro. È lui che deve attivarsi, richiedendo la visita al medico competente prima della data di rientro. Non è il lavoratore a doversela procurare, e non è il medico competente a dover indovinare che qualcuno è stato assente a lungo.

Il costo è a carico dell’azienda, come tutta la sorveglianza sanitaria (articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: le misure di sicurezza non comportano mai oneri finanziari per i lavoratori).

Il lavoratore, dal canto suo, ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti (articolo 20 del D.Lgs. 81/2008). Il rifiuto ingiustificato è sanzionato dall’articolo 59 e può avere conseguenze disciplinari.

Sul piano organizzativo, la prassi che funziona nelle aziende veronesi è semplice: l’ufficio del personale monitora le assenze per motivi di salute e, quando una di queste supera i quaranta o cinquanta giorni, avvisa il medico competente. Così, quando arriva il certificato di fine malattia, la visita è già calendarizzata e il rientro non slitta.

Che cosa fa il medico competente in una visita di rientro Non è una visita di routine più veloce delle altre. Al contrario, è tipicamente la più delicata, perché ha un obiettivo specifico: capire se qualcosa è cambiato.

Il medico competente:

Raccoglie l’anamnesi dell’evento. Che cosa è successo, quali terapie sono state fatte, quali sono ancora in corso, quali postumi permangono. Se il lavoratore porta documentazione specialistica, questa entra nella valutazione.

Rilegge la mansione e i suoi rischi. Va a vedere che cosa quella persona farà concretamente da lunedì: quanti chili solleverà, quante ore starà in piedi, a che agenti sarà esposta, se guiderà, se lavorerà in quota, se userà macchinari pericolosi.

Esegue gli accertamenti del caso, secondo il protocollo sanitario e in funzione dell’evento occorso.

Confronta i due termini e formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È esattamente qui che sta il valore della figura: non nel timbro, ma nel mettere in relazione una storia clinica recente con un profilo di rischio concreto. Una lombalgia risolta non è la stessa cosa per un impiegato e per un magazziniere; un intervento cardiologico non pesa allo stesso modo su chi lavora a terra e su chi lavora in quota.

I quattro giudizi possibili L’articolo 41, comma 6, prevede che il medico competente esprima uno di questi giudizi, sempre riferiti alla mansione specifica:

Idoneità. Il lavoratore riprende la mansione senza condizioni.

Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. È il giudizio più frequente al rientro da una lunga assenza. Le prescrizioni indicano come deve essere svolta la mansione (uso di un ausilio, di un dispositivo, di una specifica organizzazione); le limitazioni indicano che cosa il lavoratore non può fare (non sollevare oltre un certo peso, non lavorare su turni notturni per un periodo, non guidare carrelli elevatori).

Inidoneità temporanea. Il lavoratore non può svolgere quella mansione per un periodo definito. In questo caso il comma 6-bis impone di precisare i limiti temporali di validità del giudizio: un’inidoneità temporanea senza data è un giudizio incompleto.

Inidoneità permanente. Il lavoratore non potrà più svolgere quella specifica mansione.

Il giudizio va comunicato per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore (articolo 41, comma 7).

Idoneità con limitazioni: che cosa deve fare l’azienda Qui si gioca la parte pratica, ed è dove le aziende sbagliano più spesso, in due direzioni opposte.

Il primo errore è ignorare le prescrizioni. Un giudizio con limitazioni che resta nel cassetto dell’ufficio personale, senza che il preposto ne sappia nulla, non protegge nessuno: non il lavoratore, e non l’azienda in caso di infortunio. Le prescrizioni vanno comunicate a chi organizza concretamente il lavoro e vanno attuate.

Il secondo errore è trattare la limitazione come un licenziamento anticipato. Un’idoneità con limitazioni non è un’inidoneità: significa che il lavoratore può lavorare, con alcune condizioni. Metterlo da parte “per prudenza” è, oltre che sbagliato sul piano umano, spesso indifendibile su quello giuridico.

Inidoneità: che cosa prevede l’articolo 42 Quando il giudizio è di inidoneità alla mansione specifica, entra in gioco l’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008:

Il datore di lavoro (…) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il percorso è quindi in tre passaggi: prima si cerca una mansione equivalente; se non esiste, si può ricorrere a una mansione inferiore; in questo secondo caso il lavoratore conserva il trattamento economico della mansione di provenienza.

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità è la soluzione residuale, ammessa solo quando il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di un ricollocamento (il cosiddetto obbligo di repêchage). È materia in cui conviene farsi assistere da un consulente del lavoro o da un legale: la giurisprudenza è severa sull’onere della prova a carico dell’azienda.

Il ricorso contro il giudizio: 30 giorni Il giudizio del medico competente non è insindacabile. L’articolo 41, comma 9 prevede che, avverso i giudizi del medico competente, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

A Verona e provincia l’organo di vigilanza è lo SPISAL dell’AULSS 9 Scaligera, il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, competente per la sede operativa dell’azienda.

Alcuni punti pratici:

Possono ricorrere entrambe le parti, il lavoratore e il datore di lavoro. Non è uno strumento a disposizione solo del dipendente.

Il termine è perentorio: trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.

La documentazione richiesta comprende di norma il modulo di ricorso, copia del giudizio di idoneità contestato e la documentazione sanitaria che si vuole sottoporre a valutazione. La modulistica è pubblicata sul sito dello SPISAL dell’AULSS 9 Scaligera.

Il servizio è a pagamento, secondo il tariffario regionale vigente.

Gli esiti possibili sono tre: l’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

Nel frattempo, il giudizio del medico competente resta efficace: il ricorso non lo sospende automaticamente.

Che cosa succede se il lavoratore rientra senza visita Le conseguenze sono di due tipi, e la seconda pesa più della prima.

Sul piano sanzionatorio, l’omessa sorveglianza sanitaria è una violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008, sanzionata in via penale come contravvenzione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda (importi soggetti a rivalutazione periodica). Non è un illecito amministrativo definibile con un pagamento: è un reato contravvenzionale che l’organo di vigilanza comunica all’Autorità Giudiziaria, definibile con la procedura di prescrizione e successiva oblazione prevista dal D.Lgs. 758/1994.

Sul piano della responsabilità, che è il vero rischio. Se il lavoratore riammesso senza verifica ha un infortunio, o se la sua condizione peggiora per effetto della ripresa del lavoro, l’azienda si trova senza il documento che dimostra di aver valutato l’idoneità. In sede civile e penale, quel vuoto pesa molto. La responsabilità per la salute e la sicurezza resta sempre in capo al datore di lavoro, e la visita di rientro è precisamente uno degli strumenti con cui quella responsabilità viene esercitata correttamente.

Casi particolari Rientro dopo infortunio sul lavoro. L’assenza per infortunio è assenza per motivi di salute a tutti gli effetti: oltre i sessanta giorni continuativi la visita è dovuta. Va inoltre coordinata con l’eventuale procedimento INAIL in corso.

Rientro dopo malattia oncologica. È una delle situazioni che richiede la massima attenzione, sia clinica sia organizzativa. Vanno considerati gli effetti residui delle terapie (astenia, neuropatie periferiche, ridotta tolleranza allo sforzo, fotosensibilità), la necessità di controlli periodici e, spesso, l’opportunità di una ripresa graduale. Su questo fronte la normativa italiana si è mossa negli ultimi anni, sia con le disposizioni sull’oblio oncologico sia con le misure che facilitano l’accesso ai controlli di prevenzione durante l’orario di lavoro.

Rientro dopo il parto. La lavoratrice che rientra dal congedo di maternità va valutata rispetto ai rischi della mansione, con particolare attenzione al periodo di allattamento fino ai sette mesi del bambino, per cui il D.Lgs. 151/2001 prevede tutele specifiche e divieti di adibizione.

Assenze ripetute sotto i sessanta giorni. Non fanno scattare l’obbligo della lettera e-ter). Ma se il quadro suggerisce un problema di compatibilità fra salute e mansione, il datore di lavoro può sempre richiedere una visita straordinaria, e il lavoratore può chiederla ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c).

Comporto e idoneità sono due piani diversi È una confusione ricorrente che vale la pena sciogliere.

Il periodo di comporto è il tempo massimo di assenza per malattia entro cui il posto di lavoro è conservato. È stabilito dal contratto collettivo applicato ed è una questione di diritto del lavoro.

L’idoneità alla mansione è una valutazione sanitaria che riguarda la sicurezza. È una questione di medicina del lavoro.

I due piani possono incrociarsi, ma non coincidono. Un lavoratore può essere pienamente idoneo e avere comunque superato il comporto; e può essere ampiamente dentro il comporto ma risultare inidoneo. Trattare la visita di rientro come uno strumento di gestione del comporto è un errore di impostazione, e nei contenziosi si vede.

Domande frequenti (FAQ) Dopo quanti giorni di malattia serve la visita medica per rientrare al lavoro? Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi. I giorni si contano di calendario, festivi inclusi. L’obbligo scatta al sessantunesimo giorno.

La visita di rientro è obbligatoria per tutti i lavoratori? No. Secondo l’Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 del Ministero del Lavoro riguarda solo i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi aziendale.

Chi deve richiedere la visita di rientro? Il datore di lavoro, che deve attivare il medico competente prima della data di rientro. Il costo è a carico dell’azienda.

Il lavoratore può rientrare in attesa della visita? No. La norma parla di visita “precedente alla ripresa del lavoro”: va effettuata prima della riammissione in servizio, non dopo.

La visita di rientro è la stessa cosa della visita fiscale? No. La visita fiscale verifica la legittimità dell’assenza ed è disposta da INPS o datore di lavoro. La visita di rientro verifica l’idoneità alla mansione specifica ed è effettuata dal medico competente aziendale.

Il certificato del medico di famiglia basta per tornare al lavoro? No. Chiude l’episodio di malattia, ma non esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che compete esclusivamente al medico competente.

Che cosa succede se il medico competente dà un’idoneità con limitazioni? Il datore di lavoro deve attuare le prescrizioni indicate e comunicarle a chi organizza il lavoro. Il lavoratore riprende la mansione nelle condizioni definite dal giudizio.

Si può fare ricorso contro il giudizio del medico competente? Sì, entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente: a Verona lo SPISAL dell’AULSS 9 Scaligera. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro. L’esito può essere conferma, modifica o revoca del giudizio.

Che cosa rischia l’azienda che non fa la visita di rientro? Una contravvenzione punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda per omessa sorveglianza sanitaria, oltre a un’esposizione molto più seria sul piano della responsabilità civile e penale in caso di infortunio o aggravamento.

Vale anche per il rientro da infortunio? Sì. L’infortunio, sul lavoro o extralavorativo, è assenza per motivi di salute: oltre i sessanta giorni continuativi la visita è dovuta.

Il ruolo del medico competente a Verona e provincia La visita di rientro è, fra tutte quelle previste dal Testo Unico, quella che dimostra meglio a che cosa serve davvero un medico competente. Non è un timbro sul certificato del curante. È il momento in cui qualcuno mette a confronto la condizione reale di una persona con i rischi reali di un posto di lavoro, e decide se e come quella persona può riprendere in sicurezza.

Per le aziende del territorio veronese, dal manifatturiero alla logistica, dall’edilizia ai servizi e alla ristorazione, questo significa in pratica tre cose: avere un sistema di monitoraggio delle assenze che segnali per tempo le lunghe malattie, un medico competente raggiungibile che possa fissare la visita senza far slittare il rientro, e la consapevolezza che l’idoneità è una valutazione sulla mansione specifica, non un giudizio generico sulla salute della persona.

La responsabilità resta sempre in capo al datore di lavoro. Ed è per questo che, su un adempimento così delicato, conviene affidarsi a un professionista che conosca il territorio, entri in azienda e sappia leggere sia la cartella clinica sia il ciclo produttivo.