Rischio Caldo e Stress Termico sul Lavoro a Verona: il Nuovo Protocollo 2025, Obblighi del Datore di Lavoro e Sorveglianza Sanitaria
Rischio Caldo e Stress Termico sul Lavoro a Verona: il Nuovo Protocollo 2025, Obblighi del Datore di Lavoro e Sorveglianza Sanitaria
Cos’è il rischio da stress termico in ambito lavorativo
Le ondate di calore sempre più intense e prolungate hanno trasformato il caldo da fastidio stagionale a vero e proprio rischio occupazionale, con obblighi precisi per le aziende. Per le imprese del territorio veronese – dove l’estate porta regolarmente temperature elevate nella Bassa, nella pianura e nelle zone collinari – la gestione del rischio da stress termico è diventata nel 2025 un adempimento strutturato e non più un’attività improvvisata all’arrivo dell’emergenza.
Per stress termico si intende la condizione in cui l’organismo del lavoratore non riesce a mantenere la propria temperatura entro i valori fisiologici a causa dell’ambiente di lavoro. Non conta solo la temperatura dell’aria: incidono l’umidità, l’irraggiamento solare, l’assenza di ventilazione, lo sforzo fisico della mansione e gli indumenti o i DPI indossati. È da questa combinazione di fattori che nasce la cosiddetta temperatura percepita, spesso molto più alta di quella misurata dal termometro.
Nel tessuto produttivo della provincia di Verona – edilizia, agricoltura e comparto vitivinicolo di Valpolicella, Soave e Bardolino, logistica del Quadrante Europa, cave e lavorazione del marmo, industria alimentare della Bassa veronese – il rischio caldo interessa migliaia di lavoratori, in particolare chi opera all’aperto o in ambienti non climatizzati.
La normativa 2025: il DM 95/2025 e il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche
La grande novità del 2025 è il Decreto Ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito il Protocollo quadro sottoscritto il 2 luglio 2025 con le principali organizzazioni sindacali e datoriali per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche.
Il principio cardine del provvedimento è il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata: il caldo non va più affrontato solo quando arriva l’allerta, ma previsto e gestito nel documento di valutazione dei rischi.
Il Protocollo individua quattro direttrici operative su cui il datore di lavoro è chiamato a intervenire:
- Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio termico e sui comportamenti di autotutela
- Sorveglianza sanitaria dedicata, con il ruolo centrale del medico competente
- Adozione di DPI e indumenti stagionali idonei al lavoro in condizioni di caldo
- Riorganizzazione di turni e orari per evitare le fasce più calde della giornata
Per le aziende veronesi: il DVR deve essere integrato con la valutazione specifica del rischio da stress termico, considerando gli effetti derivanti da calore, freddo, variazioni termiche e condizioni microclimatiche sfavorevoli. Una valutazione generica non è più sufficiente a dimostrare la conformità in caso di ispezione.
Come si manifestano le patologie da calore
L’esposizione a temperature elevate durante l’attività lavorativa può determinare un quadro clinico progressivo, che va dai disturbi lievi fino all’emergenza medica.
I crampi da calore sono spesso il primo segnale: contrazioni muscolari dolorose dovute alla perdita di sali minerali con la sudorazione abbondante.
L’esaurimento da calore (heat exhaustion) si manifesta con debolezza intensa, sudorazione profusa, mal di testa, nausea, vertigini, tachicardia e cute fredda e umida. È la conseguenza di una marcata disidratazione e richiede l’immediata sospensione dell’attività.
Il colpo di calore (heat stroke) è la forma più grave e costituisce una vera emergenza medica: la temperatura corporea supera i 40°C, la cute diventa calda e secca, compaiono confusione mentale, alterazione dello stato di coscienza fino al collasso. Senza intervento tempestivo può avere esito fatale.
A questi si aggiungono gli effetti indiretti: il calo di attenzione e di lucidità aumenta significativamente il rischio di infortuni, cadute ed errori operativi, soprattutto in cantiere, nelle lavorazioni con macchinari e nella guida di mezzi.
Categorie professionali a rischio nel territorio di Verona
Il rischio caldo interessa numerosi comparti del tessuto produttivo veronese, con particolare gravità per chi lavora all’aperto.
Edilizia e cantieristica
Muratori, carpentieri e operai edili operano sotto il sole diretto, spesso su superfici che riflettono e trattengono il calore (asfalto, cemento, coperture metalliche), con sforzo fisico elevato e DPI che limitano la traspirazione.
Agricoltura e comparto vitivinicolo
Le lavorazioni in vigneto e in campo nelle aree di Valpolicella, Soave, Bardolino e nella Bassa veronese espongono i lavoratori a molte ore di sole diretto, in particolare nei mesi di piena stagione e durante la vendemmia anticipata.
Logistica e magazzini
Nei poli logistici dell’area del Quadrante Europa e lungo gli assi autostradali, i magazzini non climatizzati e i piazzali possono raggiungere temperature molto elevate, aggravate dallo sforzo della movimentazione manuale.
Cave, marmo e lavorazioni all’aperto
Le attività estrattive e di lavorazione della pietra, storicamente radicate nella Valpolicella, comportano esposizione al sole e a superfici lapidee surriscaldate.
Industria alimentare e altri ambienti indoor caldi
Anche al chiuso il rischio è concreto: forni, cucine industriali, prosciuttifici, vetrerie e reparti con fonti di calore generano microclimi sfavorevoli indipendentemente dalla temperatura esterna.
Tabella riepilogativa: settori, fattori di rischio, livello di criticità
| Settore lavorativo | Principali fattori di rischio caldo | Livello di rischio |
|---|---|---|
| Edilizia | Sole diretto, sforzo fisico, superfici riflettenti | Molto alto |
| Agricoltura / viticoltura veronese | Ore prolungate al sole, vendemmia estiva | Molto alto |
| Logistica e magazzini | Ambienti non climatizzati, movimentazione | Alto |
| Cave e marmo (Valpolicella) | Irraggiamento, superfici lapidee calde | Alto |
| Industria alimentare (forni, cucine) | Fonti di calore interne, microclima | Medio-alto |
| Vetrerie e fonderie | Calore radiante da processo | Alto |
La valutazione del rischio: dalla temperatura percepita agli strumenti di allerta
La valutazione del rischio da stress termico non può basarsi solo sulla temperatura in gradi. Occorre considerare la temperatura percepita, che tiene conto di umidità, irraggiamento, ventilazione, intensità dello sforzo fisico e tipologia di indumenti e DPI.
Il datore di lavoro è tenuto al monitoraggio costante dei bollettini ufficiali – come quelli del Ministero della Salute – per attivare tempestivamente le misure preventive in caso di allerta.
Un supporto fondamentale è offerto dagli strumenti previsionali del progetto Worklimate, che mette a disposizione mappe e indici di rischio caldo differenziati per attività svolta al sole o all’ombra e per intensità del lavoro. Questi strumenti consentono di programmare per tempo la riorganizzazione delle attività.
I risultati della valutazione orientano la scelta delle misure: riorganizzazione degli orari, pause di recupero in aree ombreggiate o climatizzate, disponibilità di acqua, indumenti idonei e definizione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente di Verona
Il medico competente svolge un ruolo centrale nella tutela dei lavoratori esposti al caldo, come ribadito dalle quattro direttrici del Protocollo quadro.
In sede di valutazione dell’idoneità, il medico competente identifica i lavoratori più suscettibili al rischio termico: soggetti con patologie cardiovascolari, respiratorie, renali o metaboliche, lavoratori in terapia con farmaci che alterano la termoregolazione, lavoratrici in gravidanza, lavoratori più anziani e persone con precedenti episodi di patologie da calore.
La sorveglianza sanitaria consente di modulare l’idoneità con eventuali prescrizioni e limitazioni (evitare le fasce orarie più calde, garantire turnazioni, prevedere pause aggiuntive) e di fornire ai lavoratori informazioni personalizzate sull’idratazione e sul riconoscimento precoce dei sintomi.
Il medico competente collabora inoltre con il datore di lavoro e con l’RSPP nell’aggiornamento del DVR e nella definizione delle procedure di emergenza per la gestione dei casi di colpo di calore.
Cassa integrazione per caldo eccessivo: la tutela economica
Un aspetto rilevante per le aziende è la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali quando il caldo impedisce lo svolgimento in sicurezza dell’attività.
Con il messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 sono state confermate e aggiornate le regole per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), ai fondi bilaterali e alla CISOA per gli operai agricoli.
La soglia di riferimento è di 35°C di temperatura percepita: la richiesta è possibile anche con temperature reali inferiori, se quella percepita – calcolata considerando umidità, esposizione al sole, DPI e fonti di calore – supera tale valore. La sospensione dell’attività va documentata con una relazione tecnica; i bollettini meteo non devono essere allegati perché acquisiti automaticamente dall’INPS dalle fonti ufficiali.
In diverse regioni italiane sono inoltre state emanate ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata (tipicamente dalle 12:30 alle 16:00) nelle giornate con rischio “ALTO” o temperatura percepita elevata. In caso di sospensione disposta da un’ordinanza dell’autorità pubblica, la domanda di integrazione salariale può essere presentata con la causale relativa alla sospensione per ordine dell’autorità.
Obblighi del datore di lavoro veronese: DVR, misure e formazione
Valutazione del rischio (art. 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR deve essere integrato con la valutazione specifica del rischio da stress termico per le mansioni esposte, in coerenza con il DM 95/2025.
Misure organizzative: riorganizzazione di turni e orari per evitare le fasce più calde, pianificazione di pause di recupero in aree ombreggiate o fresche, rotazione delle mansioni più gravose, disponibilità costante di acqua.
Misure tecniche e DPI: ombreggiature e coperture nei cantieri e nei piazzali, ventilazione e climatizzazione ove possibile, fornitura di indumenti stagionali traspiranti e di DPI idonei al lavoro in condizioni di caldo.
Sorveglianza sanitaria: definizione con il medico competente del protocollo per i lavoratori esposti, con particolare attenzione ai soggetti suscettibili.
Formazione e informazione: i lavoratori devono essere formati sul rischio termico, sui comportamenti di autotutela, sull’importanza dell’idratazione e sul riconoscimento dei primi sintomi delle patologie da calore.
Prevenzione: i 5 punti chiave per le aziende veronesi
- Pianificazione anticipata nel DVR: valutare il rischio da stress termico prima dell’estate, non all’arrivo dell’emergenza, integrando il documento secondo il DM 95/2025
- Monitoraggio dei bollettini e degli indici di allerta: utilizzare le previsioni del Ministero della Salute e gli strumenti del progetto Worklimate per attivare per tempo le misure
- Riorganizzazione di orari e pause: spostare le attività più gravose nelle ore fresche, garantire pause di recupero all’ombra o al fresco e acqua sempre disponibile
- Attenzione ai lavoratori fragili: coinvolgere il medico competente nell’individuazione dei soggetti suscettibili e nelle relative prescrizioni
- Formazione e procedure di emergenza: informare i lavoratori sui sintomi e definire le procedure di primo intervento per i casi di colpo di calore
Domande frequenti (FAQ)
Da quando le aziende devono valutare il rischio caldo nel DVR? L’obbligo di valutare il rischio da stress termico deriva già dal D.Lgs. 81/2008, ma il DM 95/2025 (che recepisce il Protocollo quadro del 2 luglio 2025) ha reso esplicita la necessità di una pianificazione strutturata e sistematica, superando la logica emergenziale. Il DVR va integrato con la valutazione specifica per le mansioni esposte.
Qual è la temperatura oltre la quale si può fermare il lavoro? Non esiste un unico valore assoluto valido per ogni situazione, perché conta la temperatura percepita. Ai fini della cassa integrazione la soglia di riferimento INPS è di 35°C percepiti; diverse ordinanze regionali vietano il lavoro all’aperto nelle ore centrali con rischio “ALTO” o temperatura percepita intorno ai 37°C.
I lavoratori possono accedere alla cassa integrazione per il caldo? Sì. Con il messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 è possibile richiedere CIGO, FIS, fondi bilaterali o CISOA quando la temperatura, anche percepita, supera i 35°C o in presenza di un’ordinanza dell’autorità pubblica che sospende l’attività.
Chi sono i lavoratori più a rischio di patologie da calore? Chi opera all’aperto (edilizia, agricoltura, logistica) e i soggetti suscettibili: persone con patologie cardiovascolari, respiratorie, renali o metaboliche, chi assume determinati farmaci, le lavoratrici in gravidanza e i lavoratori più anziani. Il medico competente ne valuta l’idoneità con eventuali prescrizioni.
Cos’è il progetto Worklimate? È un progetto che mette a disposizione strumenti previsionali e mappe di rischio caldo differenziate per intensità dell’attività e per lavoro al sole o all’ombra, utili al datore di lavoro per programmare le misure preventive e la riorganizzazione delle attività.
Check-list operativa per il datore di lavoro a Verona
- Integrare il DVR con la valutazione specifica del rischio da stress termico per le mansioni esposte
- Attivare il monitoraggio dei bollettini ufficiali e degli indici di allerta caldo
- Definire un piano di riorganizzazione di orari, turni e pause per le giornate a rischio
- Garantire acqua, aree ombreggiate o fresche e indumenti/DPI stagionali idonei
- Coinvolgere il medico competente per la sorveglianza sanitaria e i lavoratori suscettibili
- Erogare formazione e informazione su sintomi, idratazione e autotutela
- Predisporre le procedure di emergenza per i casi di colpo di calore
- Valutare, ove necessario, il ricorso agli ammortizzatori sociali secondo le regole INPS
Riferimenti normativi
- DM n. 95 del 9 luglio 2025 – Recepimento del Protocollo quadro sulle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro
- Protocollo quadro sottoscritto il 2 luglio 2025 (Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali e datoriali)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 – Valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, Titolo I – Obblighi del datore di lavoro e sorveglianza sanitaria
- Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 – Integrazione salariale per eccesso di caldo (CIGO, FIS, CISOA)
- Progetto Worklimate – Strumenti di previsione e allerta per il rischio caldo
Conclusione
Il caldo non è più un semplice disagio stagionale ma un rischio occupazionale a tutti gli effetti, che nel 2025 ha trovato una cornice normativa precisa con il DM 95/2025 e il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche. Il percorso virtuoso segue sempre la stessa sequenza: valutazione del rischio da stress termico nel DVR → monitoraggio dei bollettini e riorganizzazione di orari e pause → misure tecniche, idratazione e DPI stagionali → sorveglianza sanitaria del medico competente e attenzione ai lavoratori fragili.
Per le imprese della provincia di Verona – dall’edilizia all’agricoltura, dalla logistica alle cave – una gestione attenta del rischio caldo significa tutelare la salute dei lavoratori, prevenire infortuni e patologie da calore e affrontare l’estate in piena conformità normativa, evitando sospensioni non pianificate dell’attività.
Hai bisogno di supporto nella valutazione del rischio da stress termico e nella definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria per la tua azienda a Verona? Contatta lo studio di medicina del lavoro: siamo a disposizione per aiutarti ad applicare correttamente il nuovo Protocollo caldo e a tutelare la salute dei tuoi collaboratori.
Articolo a cura dello staff di medicaverona.it | Medicina del Lavoro a Verona