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Gli obblighi del medico competente nel 2026: cosa sapere


Il medico competente è una figura centrale del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08. La sua attività non si esaurisce nel visitare i lavoratori: include la collaborazione con il datore di lavoro, i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e una serie di comunicazioni obbligatorie. Ecco, in sintesi, cosa prevede la normativa nel 2026 e come lo studio affronta questi adempimenti.

Nomina e requisiti

La nomina del medico competente è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ogni volta che, dalla valutazione dei rischi, emerge la necessità di sorveglianza sanitaria. Il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 e deve essere iscritto all’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute.

Il protocollo sanitario

Uno dei primi compiti del medico competente è la redazione del protocollo sanitario, ovvero il documento che definisce quali accertamenti vanno eseguiti per ciascuna mansione, con quale periodicità e con quali eventuali indagini integrative. Il protocollo va aggiornato ogni volta che cambiano i rischi, le lavorazioni o le mansioni.

Le visite mediche previste

Il D.Lgs. 81/08 prevede diverse tipologie di visita: preventiva (in fase di assunzione o cambio mansione), periodica (con cadenza definita dal protocollo), su richiesta del lavoratore, prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, in fase di cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa specifica.

Collaborazione con il datore di lavoro e RSPP

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, partecipa alla riunione periodica di prevenzione almeno una volta all’anno (per aziende oltre 15 lavoratori) e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa se motivata sulla base della valutazione dei rischi.

La comunicazione INAIL (allegato 3B)

Entro il 31 marzo di ogni anno, il medico competente deve trasmettere all’INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione avviene telematicamente attraverso l’apposita procedura dell’Istituto.

Giudizi di idoneità

Al termine di ogni visita, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio può essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

Tenuta della documentazione

Il medico competente istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza. La cartella è un documento strettamente personale e riservato, consegnabile al lavoratore al termine del rapporto o in caso di cessazione dell’incarico del medico.

Conclusioni

Gli obblighi del medico competente richiedono metodo, continuità e un dialogo costante con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione aziendale. Rivolgersi a uno studio strutturato permette di trasformare gli adempimenti normativi in un sistema di prevenzione realmente efficace per la tutela dei lavoratori.