Lavoro al Caldo e Stress Termico a Verona 2026: Ordinanza Veneto, Obblighi del Datore di Lavoro e Sorveglianza Sanitaria
Le ondate di calore non sono più un’emergenza occasionale: sono diventate una variabile strutturale della valutazione dei rischi aziendali. Con l’estate 2026 e un quadro normativo sempre più stringente, gestire il rischio da stress termico è un adempimento prioritario per ogni datore di lavoro veronese, e non solo nei settori “classici” come edilizia e agricoltura.
In questa guida spieghiamo cosa prevede l’Ordinanza della Regione Veneto per l’estate 2026, quali sono gli obblighi del datore di lavoro, come deve intervenire il medico competente e cosa fare concretamente in caso di colpo di calore.
Cos’è lo stress termico e perché è pericoloso
Lo stress da calore agisce in modo subdolo. Prima dei sintomi gravi del colpo di calore (temperatura corporea oltre 40 °C, confusione, perdita di coscienza), il lavoratore attraversa fasi più sfumate ma già rischiose: affaticamento, calo della concentrazione, riduzione della destrezza manuale, peggioramento della capacità decisionale. È proprio in queste fasi che aumentano gli infortuni: un gesto sbagliato su un’impalcatura o alla guida di un mezzo può avere conseguenze gravi.
Il rischio non riguarda solo chi lavora all’aperto. Capannoni, magazzini senza climatizzazione, officine e fonderie possono diventare ambienti critici: caldo, umidità e scarso ricambio d’aria generano stress termico anche al chiuso.
Ordinanza Regione Veneto n. 58/2026: cosa cambia a Verona
La Regione Veneto ha adottato, con Ordinanza del Presidente della Giunta n. 58 del 16 giugno 2026, misure urgenti contro lo stress termico, in vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026.
Il punto centrale: è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia 12:30–16:00, ma solo nei giorni e nelle aree in cui il rischio è “ALTO”. Il livello di rischio non si valuta “a occhio”: va verificato sulla piattaforma Worklimate (sviluppata da INAIL e CNR), con riferimento alla mappa per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
I settori più interessati dall’ordinanza sono edilizia, agricoltura, florovivaismo e cave: a Verona questo significa cantieri, aziende vitivinicole della Valpolicella, del Soave e della Lessinia e attività di piazzale della logistica.
In pratica, il datore di lavoro non può limitarsi a dire “oggi fa caldo”: deve controllare Worklimate, decidere l’eventuale sospensione, informare i lavoratori e documentare ogni decisione.
Il quadro normativo nazionale: oltre l’ordinanza
L’ordinanza regionale fissa il limite nelle ore più critiche, ma non esaurisce gli obblighi. Il datore di lavoro resta tenuto a una gestione strutturale del rischio caldo, fondata su:
Art. 2087 del Codice Civile: obbligo generale di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. D.Lgs. 81/2008, art. 28: la valutazione dei rischi deve includere il microclima e l’esposizione alla radiazione solare, con aggiornamento di DVR, POS e DUVRI. Artt. 36–37: informazione e formazione specifica sul rischio caldo (non basta un volantino). Art. 41: sorveglianza sanitaria per i lavoratori particolarmente sensibili al calore. D.M. 95/2025: Protocollo quadro per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle ondate di calore.
Il tema ha anche un risvolto giudiziario: la Corte di Cassazione (sentenza n. 14578/2026) ha ribadito che il rischio da calore in cantiere è prevedibile e va valutato ex ante; persino un’omissione parziale (ad esempio l’assenza di zone d’ombra pur con pause regolari) può fondare la responsabilità del datore di lavoro.
I settori a rischio a Verona
Per il tessuto produttivo veronese, le attività più esposte sono:
Edilizia e cantieri: esposizione solare, sforzo fisico, superfici riflettenti, uso di DPI che aumentano il carico termico. Agricoltura e viticoltura: vendemmia, lavori in vigna e in serra (florovivaismo). Logistica e piazzali (l’area del Quadrante Europa): movimentazione merci, cabine non climatizzate. Ambienti indoor caldi: fonderie, vetrerie, lavanderie industriali, magazzini senza raffrescamento adeguato.
Gli obblighi concreti del datore di lavoro
Una gestione corretta del rischio caldo si articola su quattro fronti:
- Misure organizzative
Riprogrammare le lavorazioni più gravose nelle ore fresche (mattino presto e sera), aumentare frequenza e durata delle pause, ruotare i compiti tra i lavoratori e prevedere un periodo di acclimatamento (7–14 giorni) per neoassunti e rientri da assenze.
- Misure tecniche e ambientali
Garantire aree di ristoro ombreggiate o climatizzate, ventilazione e raffrescamento negli ambienti indoor critici, cabine climatizzate per mezzi e macchine operatrici, accesso costante ad acqua potabile fresca.
- DPI e idratazione
Fornire indumenti leggeri e traspiranti, copricapo a tesa larga, occhiali e creme solari per chi opera all’aperto. Attenzione: oltre il 50% dei lavoratori arriva al lavoro già disidratato, quindi la sensibilizzazione sull’idratazione deve iniziare prima del turno.
- Formazione
Istruire i lavoratori — in una lingua che comprendono — sul riconoscimento dei sintomi precoci, sulle tecniche di idratazione, sulle procedure di primo soccorso e sul significato dei livelli di rischio di Worklimate.
Il ruolo del medico competente
Molti di questi adempimenti ruotano intorno al medico competente. Sulla base del DVR, è il medico competente che:
definisce il protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti; individua i soggetti ipersuscettibili al calore (patologie cardiovascolari, diabete, terapie farmacologiche, età, condizioni cliniche specifiche); valuta l’idoneità alla mansione in relazione al rischio termico; collabora con datore di lavoro e RSPP per adeguare le misure ai rischi reali.
A Verona, integrare la sorveglianza sanitaria con la valutazione del rischio caldo è il modo più efficace per proteggere chi è più fragile e per dimostrare la diligenza dell’azienda.
Cassa integrazione per il caldo: quando si può chiedere
Sospendere o ridurre l’attività non significa lasciare i lavoratori senza reddito. Quando la temperatura — reale o percepita — supera in genere i 35 °C e impedisce il regolare svolgimento del lavoro, le imprese possono chiedere all’INPS la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’assegno del Fondo di integrazione salariale, i fondi bilaterali o la CISOA per l’agricoltura. La richiesta va documentata con i bollettini ufficiali. Il modello, già sperimentato nel 2025 con il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, è stato rafforzato da un nuovo intervento normativo del Governo a giugno 2026 sull’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali.
Colpo di calore: cosa fare subito
In caso di malore da calore (crampi, debolezza improvvisa, capogiro, nausea, confusione, pelle calda e arrossata):
Spostare subito il lavoratore all’ombra o in un luogo fresco. Raffreddare il corpo con acqua fresca e panni umidi su collo, ascelle e inguine. Far bere se è cosciente. Chiamare il 118 immediatamente in caso di perdita di coscienza, confusione o temperatura corporea oltre 40 °C: il colpo di calore è un’emergenza medica.
FAQ – Lavoro al caldo
Esiste una temperatura oltre la quale è vietato lavorare? Non esiste un limite assoluto valido ovunque. Conta la valutazione del rischio: in Veneto, con l’Ordinanza n. 58/2026, il lavoro all’aperto esposto al sole è vietato dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni di rischio “ALTO” segnalato da Worklimate.
L’ordinanza vale anche per il lavoro al chiuso? L’ordinanza riguarda l’esposizione al sole, ma il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio caldo anche negli ambienti chiusi (capannoni, magazzini, officine) e adottare misure adeguate.
Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare se fa troppo caldo? In caso di pericolo grave e immediato per la salute, il lavoratore ha diritto di segnalare la situazione e di allontanarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Chi paga le ore non lavorate per il caldo? Possono essere coperte dalla cassa integrazione (CIGO, FIS, fondi bilaterali, CISOA in agricoltura), su richiesta dell’azienda all’INPS e con la documentazione dei bollettini.
Cosa rischia l’azienda che non valuta il rischio caldo? In caso di ispezione o infortunio, l’assenza della valutazione nel DVR/POS espone a verbali di prescrizione, sospensione dei lavori e responsabilità civile e penale.
La tua azienda a Verona è pronta per l’estate 2026?
Aggiornare il DVR con il rischio da stress termico e impostare una sorveglianza sanitaria mirata è oggi un adempimento prioritario. MEDICA VERONA affianca le imprese del territorio nella valutazione del rischio caldo, nell’idoneità alla mansione e in tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08.
📍 Via Bonincontro 3, 37139 Verona (VR) — medicaverona.it
Contenuto informativo aggiornato a giugno 2026. La gestione del singolo caso richiede sempre una valutazione tecnica e medica specifica.