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Indumenti da lavoro e DPI: quando la divisa diventa dispositivo di protezione, chi la lava e chi paga il tempo per indossarla


La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento, in riunioneperiodica o durante un sopralluogo: la tuta che diamo ai nostri operai è un DPIoppure no? Dietro quella domanda tecnica ce ne sono altre tre, tutte conconseguenze economiche: chi la compra, chi la lava e se il tempo per metterla etoglierla va pagato.

Fino a poco tempo fa la risposta era affidata soprattutto allagiurisprudenza. Oggi il quadro è più definito: il decreto legge 31 ottobre2025, n. 159, in vigore dal 31 ottobre 2025 e convertito con modificazionidalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha modificato il Testo Unico proprio suquesto punto, e l’Ispettorato nazionale del lavoro ha spiegato con la circolaren. 1 del 23 febbraio 2026 come intende verificarlo. Vale la pena mettereordine.

Divisa, indumento da lavoro e DPI non sono la stessa cosa

Il primo errore è trattare come un blocco unico tre categorie che lanormativa tiene separate.

La divisa aziendale serve a identificare il lavoratore e adistinguere i ruoli. La camicia con il logo del ristorante, il gilet delcommesso, la giacca dell’addetto alla reception hanno una funzione diriconoscibilità, non di protezione.

L’indumento da lavoro in senso stretto serve a preservare gliabiti personali dallo sporco e dall’usura: il camice del magazziniere, la tutada officina indossata per non rovinarsi i propri vestiti.

Il dispositivo di protezione individuale è un’altra cosa. L’art.74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come qualsiasi attrezzaturadestinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlocontro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute duranteil lavoro, oltre a ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Lo stesso art. 74, al comma 2, esclude espressamente dal novero dei DPIgli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati aproteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, insieme alle attrezzaturedei servizi di soccorso e salvataggio, a quelle delle forze armate, delle forzedi polizia e del personale addetto al mantenimento dell’ordine pubblico, alleattrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradali, ai materiali sportiviusati a fini sportivi, ai materiali per l’autodifesa o la dissuasione e agliapparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

La linea di confine non è quindi il tipo di capo né chi lo ha comprato,ma la funzione: se l’indumento è destinato a proteggere da un rischio è un DPI,se serve solo a identificare o a non sporcarsi non lo è.

Perché il confine non è sempre netto

Nella pratica esistono molti capi ibridi: un pantalone con insertiantitaglio, una felpa ad alta visibilità, una polo in tessuto ignifugo, ungrembiule per la lavorazione delle carni hanno insieme una funzione divestiario e una funzione protettiva. L’orientamento prevalente dellagiurisprudenza di legittimità guarda alla sostanza: ciò che conta è l’efficaciaprotettiva concreta del capo rispetto al rischio presente, non l’etichetta chegli è stata messa in fase di acquisto. Un indumento che di fatto fa da barrierarispetto a un rischio individuato nella valutazione dei rischi non smette diessere un DPI perché l’azienda lo ha ordinato dal catalogo del vestiario. Inquesta direzione va, tra le pronunce recenti, Cass. civ., sez. lav., 4 agosto2025, n. 22540, in materia di obblighi del datore sui DPI.

Le tre categorie del Regolamento UE 2016/425

Stabilito che un capo è un DPI, la disciplina di prodotto è quella delRegolamento (UE) 2016/425, applicabile dal 21 aprile 2018 in sostituzione delladirettiva 89/686/CEE, che classifica i DPI in tre categorie secondo la gravitàdel rischio:

●       categoria I, rischi minimi, con controllointerno della produzione e dichiarazione di conformità UE del fabbricante;

●       categoria II, rischi intermedi, con esame UE deltipo da parte di un organismo notificato;

●       categoria III, rischi che possono causareconseguenze molto gravi, quali la morte o danni irreversibili alla salute, conesame UE del tipo affiancato dalla sorveglianza dell’organismo notificato sullaproduzione.

La categoria non è un dettaglio burocratico: determina le verifiche a cuiil prodotto è stato sottoposto, le informazioni che il fabbricante deve forniree il livello di formazione e addestramento che l’azienda deve garantire. Per iDPI di terza categoria l’addestramento è obbligatorio.

La novità del DL 159/2025 sugli indumenti protettivi

Il decreto legge 159/2025 è intervenuto su diversi fronti della sicurezzasul lavoro. Uno dei punti che riguarda direttamente il vestiario èl’integrazione dell’art. 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dispostadall’art. 5, comma 1, lettera g) del decreto e quindi efficace già dal 31ottobre 2025.

La norma originaria imponeva al datore di lavoro di mantenere inefficienza i DPI e di assicurarne le condizioni d’igiene, mediante lamanutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo leeventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Il testo integrato precisa chetale obbligo si applica anche “per specifici indumenti di lavoro cheassumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso lavalutazione dei rischi”.

La modifica dice due cose insieme: gli indumenti con funzione protettivaentrano a pieno titolo nel regime di manutenzione e igiene dei DPI, e ilpassaggio obbligato è la valutazione dei rischi, perché è lì che l’azienda devedire quali capi hanno funzione protettiva.

Che cosa ha chiarito la circolare INL n. 1/2026

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l’Ispettorato nazionale dellavoro ha fornito le istruzioni operative sulle novità del DL 159/2025. Sulpunto degli indumenti la circolare afferma che, durante gli accertamentiispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito delDVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono lacaratteristica di DPI.

Il messaggio per le aziende è chiaro: in caso di verifica la prima cosache viene guardata è il DVR. Chi fornisce capi con funzione protettiva senzaaverli mai qualificati nel documento si trova in una posizione scomoda, perchéla discussione si sposta sull’adeguatezza della valutazione dei rischi.

Che cosa fare concretamente nel DVR

Non serve un capitolo lungo, serve un elenco puntuale. Per ciascunamansione o gruppo omogeneo conviene indicare:

●       quali capi vengono forniti e contro quali rischi, traquelli già individuati nella valutazione;

●       la norma tecnica di riferimento e la categoria del DPI,dove applicabile;

●       la frequenza di controllo e di sostituzione;

●       le modalità di lavaggio e manutenzione e chi le esegue;

●       dove sono conservati e come vengono consegnati.

Questa tabella risolve da sola la maggior parte delle contestazionipossibili ed è anche uno strumento gestionale utile: una volta scritta, si sachi ordina cosa e con quale periodicità.

Il lavaggio: chi lo deve fare e perché non si porta a casa

Se un indumento è qualificato come DPI, il mantenimento delle condizionidi igiene e di efficienza è un obbligo del datore di lavoro. La parola”lavaggio” non compare nel testo dell’art. 77: ci si arriva per viainterpretativa, attraverso i concetti di condizioni d’igiene e di manutenzione.È però un’interpretazione consolidata, ribadita di recente da Cass. civ., sez.lav., 4 agosto 2025, n. 22540, secondo cui il lavaggio dei DPI non può esserescaricato sul lavoratore. Il testo integrato dell’art. 77 rende la letturaancora più difficile da contestare.

In pratica l’azienda deve organizzare il lavaggio: con un servizio dilavanderia industriale, con una gestione interna dotata di attrezzatureadeguate, oppure con una convenzione. Conviene inoltre poterlo dimostrare.Nessuna norma impone un registro specifico, ma contratti con la lavanderia,tracce dei ritiri e delle consegne e capitolati che specificano cicli etemperature sono la prassi probatoria che permette di dimostrare l’adempimentoin caso di verifica o di contenzioso.

Il divieto di portare a casa gli indumenti contaminati

Esiste poi una famiglia di situazioni in cui la gestione domestica non èsconsigliata per prassi ma regolata per legge, perché il rischio non riguardasolo il lavoratore ma anche i suoi familiari.

Nelle lavorazioni con esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni l’art.238 del D.Lgs. 81/2008 impone che i lavoratori abbiano in dotazione idoneiindumenti protettivi, o altri indumenti, da riporre in posti separati dagliabiti civili, e che i dispositivi di protezione siano custoditi in luoghideterminati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, riparati osostituiti prima di ogni nuovo impiego.

Per gli agenti biologici l’art. 273 prevede che gli indumenti di lavoro eprotettivi che possano essere contaminati siano tolti quando si lascia la zonadi lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, pulitie se necessario distrutti.

Per l’amianto la disciplina è ancora più stringente: l’art. 252stabilisce che gli indumenti protettivi restino nell’impresa e possano essereportati all’esterno soltanto per il lavaggio in lavanderie attrezzate, incontenitori chiusi, quando l’impresa non vi provveda direttamente.

Il trasporto a casa degli indumenti contaminati non è un tema teorico: èalla base di una parte dei casi di esposizione cosiddetta paraoccupazionale,cioè di persone che non hanno mai messo piede in azienda ma hanno respirato otoccato la polvere portata dentro casa con la tuta. Dove esistono lavorazionidi questo tipo, la gestione del lavaggio non è una voce di costo daottimizzare.

Il tempo per indossarli va retribuito?

Il criterio prevalente è quello dell’eterodirezione. L’art. 1, comma 2,lettera a) del D.Lgs. 66/2003 definisce orario di lavoro qualsiasi periodo incui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro enell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Se il lavoratore puòscegliere se, dove e quando cambiarsi, quel tempo resta nella suadisponibilità. Se invece è l’azienda a imporre l’indumento, il luogo doveindossarlo e il momento in cui farlo, allora il lavoratore è già a disposizionedel datore.

La Corte di cassazione è tornata sul punto con l’ordinanza n. 13040 del2026, riaffermando che i tempi di vestizione e svestizione rientranonell’orario di lavoro retribuito quando l’operazione è necessaria per ragionidi igiene e sicurezza, in considerazione della funzione protettiva degliindumenti utilizzati.

Il quadro però non è a senso unico. La stessa Corte, con l’ordinanza n.12527 del 2025, ha ricordato che grava sul lavoratore l’onere di allegare eprovare che vestizione e svestizione avvengano al di fuori dell’orario giàretribuito, cioè prima della timbratura in entrata e dopo quella in uscita: serientrano nell’intervallo tra le timbrature, quel tempo è già coperto dallaretribuzione ordinaria.

Il collegamento con il tema di questo articolo resta diretto: quandoun’azienda qualifica un indumento come DPI e ne impone l’uso, la vestizionediventa difficilmente inquadrabile come tempo libero. Non è un motivo perevitare la qualificazione, che è dovuta quando la funzione protettiva c’è, maper affrontare il tema in modo consapevole, verificando anche che cosa prevedeil contratto collettivo applicato: diversi CCNL e molti accordi aziendalidisciplinano espressamente il tempo di vestizione.

Le sanzioni

L’inosservanza degli obblighi dell’art. 77 non è priva di conseguenze.L’art. 87 del D.Lgs. 81/2008 punisce con l’arresto o con l’ammenda laviolazione di diverse disposizioni dell’art. 77, tra cui espressamente il comma4, lettera a), mentre per altre prescrizioni prevede una sanzioneamministrativa pecuniaria. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodicae vanno verificati al momento in cui servono. Il punto che interessa alleaziende è però un altro: la mancata manutenzione e la mancata garanzia dellecondizioni di igiene dei DPI rientrano tra le violazioni presidiate da sanzionepenale, non tra le irregolarità formali.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato. Al di là della sanzione, lagestione degli indumenti protettivi pesa sulla posizione di garanzia del datoredi lavoro, che trova fondamento nell’art. 2087 del codice civile. In caso diinfortunio o di malattia professionale, un DPI logoro, mai sostituito o lavatomale diventa un elemento a carico dell’azienda nella ricostruzione delleresponsabilità.

Il ruolo del medico competente

In sede di collaborazione alla valutazione dei rischi, prevista dall’art.25, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, è la figura che può segnalare qualicapi hanno una funzione protettiva reale rispetto ai rischi sanitariindividuati e quali sono invece vestiario. È anche la figura che intercetta perprima i problemi di tolleranza: dermatiti da contatto legate ai tessuti o airesidui di detergente, sudorazione eccessiva sotto capi impermeabili,difficoltà d’uso in gravidanza o in presenza di particolari condizioni disalute.

La visita degli ambienti di lavoro prevista dall’art. 25, comma 1,lettera l), almeno una volta all’anno o con la diversa cadenza che il medicocompetente stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che va annotata nelDVR, è l’occasione naturale per guardare come i DPI vengono effettivamenteconservati, consegnati e lavati. Non è raro trovare, in quella sede, tuteprotettive appese accanto ai giubbotti personali nello stesso armadietto, che èesattamente ciò che la normativa vuole evitare.

Infine il giudizio di idoneità alla mansione specifica può contenereprescrizioni legate ai DPI, per esempio un modello alternativo per chi nontollera quello standard. È una prescrizione che l’azienda deve attuare, non unaraccomandazione generica.

Il cambio di stagione è il momento giusto per la verifica

Con l’autunno cambia il tipo di esposizione per una parte consistente deilavoratori, e con essa l’indumento protettivo necessario. Chi opera all’aperto,nei cantieri, nella logistica esterna, nella manutenzione stradale,nell’agricoltura e nella raccolta rifiuti passa da un problema di calore aquello opposto. Tre aspetti meritano attenzione:

La visibilità. Le giornate si accorciano e una parte crescente dellavoro esterno si svolge con luce scarsa o in condizioni di pioggia e nebbia.Gli indumenti ad alta visibilità, disciplinati dalla norma EN ISO 20471, vannoverificati nella loro efficacia reale: le bande retroriflettenti si degradanocon i lavaggi e con l’usura, e la norma stessa àncora le prestazioni al numeromassimo di cicli di lavaggio dichiarato dal fabbricante.

Il freddo e l’umidità. L’esposizione prolungata a bassetemperature è un rischio da valutare come lo è il caldo. Gli indumenti diprotezione contro il freddo e contro la pioggia hanno norme tecniche dedicate,dalla EN 342 alla EN 14058 alla EN 343, e non sono intercambiabili con ungiubbotto invernale qualsiasi.

La traspirabilità. I capi impermeabili trattengono il sudore. Seil lavoratore si bagna dall’interno, il raffreddamento successivo è un problemasanitario, non un fastidio: conviene sentire il medico competente prima dichiudere il capitolato.

Fare adesso la ricognizione del vestiario protettivo, prima che arrivinoil freddo e le giornate corte, dà il tempo di sostituire ciò che va sostituito.

Domande frequenti (FAQ)

La divisa aziendale è un DPI?

Non necessariamente. Se serve solo a identificare il lavoratore o apreservare gli abiti personali non è un DPI. Lo diventa quando protegge da unrischio specifico individuato nella valutazione dei rischi, per esempio conproprietà ignifughe, antitaglio o di alta visibilità.

Chi paga gli indumenti da lavoro?

I DPI sono forniti dal datore di lavoro, che ne sostiene il costo: loimpongono l’art. 18, comma 1, lettera d) e soprattutto l’art. 15, comma 2 delD.Lgs. 81/2008, secondo cui le misure di sicurezza, igiene e salute non devonoin nessun caso comportare oneri finanziari a carico dei lavoratori. Per ilvestiario privo di funzione protettiva non c’è una norma di legge sullafornitura e la disciplina è essenzialmente contrattuale, fermi restando l’art.2087 del codice civile e le prescrizioni dell’Allegato IV sugli spogliatoi esugli armadi a doppio scomparto.

Il datore di lavoro deve lavare le tute dei dipendenti?

Quando la tuta è qualificata come DPI, sì: il mantenimento dellecondizioni di igiene e di efficienza è un obbligo del datore di lavoro ai sensidell’art. 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, come integrato dal DL159/2025. Per gli indumenti privi di funzione protettiva l’obbligo non discendeda questa norma.

Si possono portare a casa gli indumenti da lavoro?

Per i capi senza funzione protettiva la questione è organizzativa. Per lelavorazioni con agenti cancerogeni (art. 238) e con agenti biologici (art. 273)valgono regole espresse di deposito separato dagli abiti civili, controllo,pulizia o disinfezione a cura dell’azienda. Per l’amianto l’art. 252 è piùsevero: gli indumenti restano nell’impresa e possono uscire solo in contenitorichiusi, per il lavaggio in lavanderie attrezzate.

Il tempo per mettere e togliere la divisa va pagato?

Se l’indumento è imposto dal datore di lavoro per ragioni di sicurezza oigiene e va indossato in azienda, la giurisprudenza lo considera orario dilavoro retribuito. Se il lavoratore è libero di cambiarsi dove e quandopreferisce, di norma no. Conviene comunque verificare il CCNL applicato.

Come si scrive nel DVR che un indumento è un DPI?

Indicando, per ciascuna mansione, quale capo viene fornito, contro qualerischio, con quale norma tecnica e categoria, con quale periodicità dicontrollo e sostituzione, e con quali modalità di lavaggio. È esattamente laverifica che l’Ispettorato ha annunciato con la circolare n. 1/2026.

Quando un DPI usurato va sostituito?

Il criterio non è l’aspetto ma la conservazione della prestazioneprotettiva. Il riferimento è la nota informativa del fabbricante, che ilRegolamento UE 2016/425 obbliga a indicare anche per obsolescenza, pulizia emanutenzione.

Che differenza c’è tra formazione e addestramento sui DPI?

La formazione riguarda la conoscenza dei rischi e delle misure.L’addestramento, secondo l’art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, consiste nellaprova pratica per l’uso corretto e in sicurezza e va tracciato in appositoregistro, anche informatizzato. L’art. 77, comma 5 lo rende indispensabile perogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Un’ultima osservazione per le aziende di Verona e provincia

Il tessuto produttivo veronese è pieno di situazioni in cui questamateria non è teorica. Nelle cantine della Valpolicella e del Soave simaneggiano prodotti enologici e detergenti che richiedono protezione dellapelle e delle vie respiratorie. Nel lapideo della Valpolicella e dellaValpantena la silice cristallina respirabile, che il Testo Unico classifica tragli agenti cancerogeni di processo, impone la gestione rigorosa degli indumentiprevista dall’art. 238. Nella logistica del Quadrante Europa l’alta visibilitàè la regola in piazzale, con turni che proseguono ben oltre il tramonto.Nell’agroalimentare della Bassa veronese convivono esigenze di igienealimentare e di protezione individuale, che non sempre vanno nella stessadirezione. Nei cantieri il tema si intreccia con la patente a crediti e con icontrolli sugli appalti.

Per tutte queste realtà il passaggio più utile è anche il più semplice:prendere l’elenco del vestiario che l’azienda acquista, metterlo accanto allavalutazione dei rischi e verificare capo per capo se quello che viene fornitoha una funzione protettiva e se è stato dichiarato come tale. Nella maggiorparte dei casi emergono due o tre voci che nessuno aveva mai qualificato e che,alla prima verifica ispettiva o al primo infortunio, diventerebbero unproblema.

Lo studio è a disposizione delle aziende di Verona e provincia perrivedere questo aspetto insieme al Responsabile del servizio di prevenzione eprotezione, nell’ambito della collaborazione del medico competente allavalutazione dei rischi e in occasione della visita periodica agli ambienti dilavoro.